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Accesso civico

Il diritto di accesso

Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 ha apportato sostanziali modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Decreto trasparenza), riaffermando il principio generale di trasparenza “intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni” ed integrando la già affermata finalità di “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” con l’ulteriore scopo di “tutelare i diritti dei cittadini e di promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa”.

La vigente normativa prevede tre differenti modalità di accesso:

  • accesso documentale, disciplinato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni;
  • accesso civico semplice, disciplinato dall’art. 5, comma 1, del Decreto trasparenza, modificato dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016;
  • accesso civico generalizzato, introdotto dall’art. 6 del d.lgs. n. 97/2016, che ha novellato l’art. 5, comma 2, del Decreto trasparenza.

 

Accesso documentale
Prevede il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti amministrativi per qualunque soggetto privato (persona fisica o giuridica, ente, associazione), che abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso.

Accesso civico semplice
Sancisce il diritto, per chiunque, di chiedere la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente di dati, documenti ed informazioni, oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le vigenti disposizioni normative, nelle ipotesi in cui l’Amministrazione non vi abbia provveduto.


Accesso civico generalizzato
Riconosce a chiunque il diritto di accedere a dati, documenti e informazioni detenuti dall’Amministrazione, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria secondo le norme vigenti.
L’istituto dell’accesso civico generalizzato è stato introdotto dal d.lgs. 97/2016, in analogia con il Freedom of Information Act (FOIA) vigente negli ordinamenti anglosassoni.
 

Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso semplice e generalizzato
In attuazione della Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, con cui sono adottate linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui gli articoli 5, comma 2, e 5-bis del novellato Decreto trasparenza, l’Ente, con delibera del Consiglio Generale del 25 luglio 2017, ha adottato il Regolamento in materia di accesso documentale e di accesso civico semplice e generalizzato, che disciplina i criteri, i limiti e le modalità organizzative per l’esercizio delle suddette tipologie di accesso.

Registro degli accessi
La succitata Delibera ANAC prevede l’istituzione e la pubblicazione di un Registro degli accessi, che contenga l’elenco delle richieste di accesso civico semplice e generalizzato, con l’indicazione dell’oggetto, delle date di presentazione e di decisione.
L’Ente provvederà trimestralmente all’aggiornamento del Registro.

Registro degli accessi

Il Direttore dell’Automobile Club Rimini è il Dott. Angelo Centola, Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Riferimenti:

Automobile Club Rimini

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